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Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1950-1951)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

  1. 1° per la gestione "granai del popolo":

    1. a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

    2. b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e' stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;

  2. 2° per la gestione di distribuzione:

    1. a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;

    2. b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti ne' prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.

Art. 2

1. L'effettiva entita' degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'art. 1, n. 2.

2. Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

3. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3

1. In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Art. 4

1. Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

2. Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 5

1. In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 6

1. All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO