Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1951-1952)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.
Art. 2
1. L'effettiva entita' dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.
2. Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.
3. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
Art. 3
1. Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.
2. Agli oneri di cui sopra si fara' fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.
Art. 5
1. Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero, dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.
2. Identico impegno assumono verso lo Stato per la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.
Art. 6
1. In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO