Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1953-1954)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la campagna 1953-54 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della, gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, si quantitativi di grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.
Art. 2
1. L'effettiva entita' dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla, gestione di distribuzione.
Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua, competenza.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche dall'Alto.
2. Commissariato dell'alimentazione.
Art. 3
1. Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sara' accertata in sede consuntiva,
Art. 4
1. Alla spesa di lire 18.000.000.000, di cui al precedente art. 3, si provvedera' a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati o maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.
Art. 6
1. Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito, rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.
2. Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.
Art. 7
1. In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da Corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero del l'agricoltura e delle foreste.
2. I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti, e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO