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Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi "Biennale" di Venezia, "Triennale" di Milano e "Quadriennale" di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I contributi dello Stato, del comune di Venezia e dell'Amministrazione provinciale di Venezia da erogarsi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", Esposizione internazionale d'arte, a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti per ciascuno degli esercizi finanziari, 1955-56, 1936-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 come segue:

  1. 1) per le spese generali dell'Ente da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 20.400.000, da stanziarsi per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale);

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 3.600.000;

  2. 2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 20.000.000;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 27.000.000;

    3. c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 4.000.000;

  3. 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato: 1) di lire 10.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale); 2) contributi integrativi da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 800.000;

  4. 4) per le "Manifestazioni" d'arte drammatica e musicale" da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale) della somma annua di L. 22.500.000;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 15.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti, autorizzati in virtu' del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

Art. 2

1. E' concesso all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un contributo straordinario di lire 146 milioni e 900.000, allo scopo di colmare il deficit della manifestazioni indicate nei numeri 2), 3), 4) del precedente art. 1 nonche' delle spese generali dell'Ente a tutto l'esercizio 1954-55; di cui lire 64.200.000 da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e lire 82.700.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale) per l'esercizio medesimo.

Art. 3

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione e' stabilito per ciascuna di dette manifestazioni in lire 150.000.000 a carico del Ministero della pubblica istruzione.

2. Per la XI manifestazione il relativo contributo sara' erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1956-57 e per la XII in tre rate di lire 50.000.00 ciascuna negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 4

1. Il contributo del comune di Milano da erogarsi a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano), a, norma del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione e' stabilito in complessive lire 150.000.000, da ripartirsi in parti uguali nei bilanci comunali 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960.

Art. 5

1. Lo Stato concede all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma" istituito con regio decreto 1 luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione, un contributo di lire 60.000.000 per ciascuna di dette manifestazioni, a carico del Ministero della pubblica istruzione. Per la VII manifestazione il relativo contributo sara' erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1955-56 e per l'VIII in quattro rate di lire 15.000.000 ciascuna negli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 6

1. Il contributo dovuto alla "Quadriennale" dal comune di Roma, a norma del regio decreto 1 luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione e' stabilito in complessive lire 22.000.000, di cui lire 11.000.000 da stanziare nel bilancio comunale per l'anno 1955 e lire 11.000.000 da stanziare in parti uguali nei bilanci comunali degli esercizi 1956, 1957, 1958 e 1959.

Art. 7

1. Per colmare il disavanzo di gestione della VI "Quadriennale" e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico del Ministero della pubblica istruzione di lire 60.000.000.

Art. 8

1. Alla copertura della spesa complessiva di lire 279 milioni e 800.000, di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativamente all'esercizio finanziario 1955-56 si provvedera' a carico dello stanziamento di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo speciale occorrente per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Alla copertura della spesa di lire 60.000.000 di cui all'art. 7, si provvedera' per 45.000.000 di lire a carico dello stanziamento di cui al precedente comma e per lire 15.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-56.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO