Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.
Art. 2
1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, con le modalita' previste dall'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO