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Autorizzazione della spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-1956, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinarsi a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Art. 2

1. Alla copertura della spesa di lire 150.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 sara' provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO