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Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a favore del comune di Salsomaggiore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

2. Tale contributo sara' iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esenzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonche' alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere piu' confortevole la stazione medesima.

Art. 3

1. Il pagamento del contributo al Comune, a norma dell'art. 1, sara' effettuato dalla Gestione governativa delle Terme di Salsomaggiore in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

2. Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Comune avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedenti anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO