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Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

2. A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65.

3. Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.

Art. 2

1. Il Ministro per l'interno e' autorizzato a provvedere alla sistemazione in ruolo di 10.000 unita' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e risultino in possesso dei normali requisiti per l'arruolamento, salvo le deroghe stabilite nel successivo art. 3.

2. La sistemazione in ruolo autorizzata dal precedente comma sara' disposta nel grado di guardia, anche in soprannumero al relativo organico, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le scuole di polizia.

3. Il contingente che sara' inquadrato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in applicazione dei commi precedenti andra' in diminuzione, per la parte in soprannumero, di quello assunto a termini del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio temporaneo nel Corpo suddetto.

Art. 3

1. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'art. 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'art. 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'eta' di anni 35 dalla data della loro assunzione in servizio temporaneo.

Art. 5

1. E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge.

2. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

Art. 6

1. Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, puo', a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

2. Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' valutabile, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalita' previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO