Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
a) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;
b) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri.
2. in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia.
Art. 2
1. Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'art. 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalita' che saranno fissate nel relativo bando.
2. L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO