Rimborso all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) dell'onere relativo al trattamento economico del personale distaccato presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le esigenze dei dipendenti servizi, e' autorizzato a valersi di personale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) nel limite massimo di 108 unita', che saranno ripartite, in relazione alla categoria di appartenenza, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello pre il tesoro.
Art. 2
1. Durante tutto il periodo della sua, utilizzazione il personale dell'E.A.M. e' considerato distaccato nella posizione di comando e conserva il trattamento giuridico ed economico derivante dal rapporto di dipendenza dall'Ente suddetto.
Art. 3
1. L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi; nonche' di accantonamento per indennita' di liquidazione, del personale comandato ai sensi del precedente articolo, sara' rimborsato all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).
Art. 4
1. All'onere di lire 300 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1957, sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 6
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1954 e per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO