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Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge

Art. unico

1. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
CASSIANI - MEDICI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO