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Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Art. 2

1. Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto l'eta' di nove anni.

2. L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste puo' autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Art. 3

1. La estrazione del sughero gentile dovra' essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

2. In ogni caso la decortica dovra' essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

Art. 4

1. Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

2. E' in facolta' dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Art. 5

1. E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 6

1. E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

2. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Art. 7

1. La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 8

1. E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorche' danneggiate da incendi, in altre qualita' di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

Art. 9

1. L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione forestale competente per territorio.

Art. 10

1. E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

2. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

Art. 11

1. E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

2. A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.