Aumento della dotazione ordinaria a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da 55 a 60 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1951-55.
Art. 2
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, l'assegno medesimo viene elevato a 70 milioni di lire annue.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa di cui ai precedenti articoli viene provveduto, per gli esercizi dal 1952-53 al 1954-55, con le dotazioni degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi medesimi, e per l'esercizio 1955-56 a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO