Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda concluso a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali:
2. Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 Settembre 1948;
3. Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;
4. Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
1. All'onere di complessive lire 171.000.000, per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1 gennaio 1950-30 giugno 1955, sara' provveduto:
1) per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 23.000.000, con riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e n. 296 dello stato di previsione dei Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di dette disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
2) per lire 71.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 301 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.
2. All'onere di lire 68.000.000 relativo all'esercizio 1955-1956 ed a quelli afferenti agli esercizi successivi, sara' provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di previsione dello stesso Ministero della difesa per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli corrispondenti delle successive gestioni.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO