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Ratifica ed esecuzione del Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonche' la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonche' la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 21 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - MORO - COLOMBO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO