Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1957
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' autorizzata l'assegnazione di lire 100.000.000 nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1956/57, per provvedere ai termini dell'art. 8 - primo comma - della legge 22 novembre 1954, n. 1127, alle spese di funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO