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Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Testo vigente

La Camera(dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO