Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, e' aumentata di lire 15.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-81 inclusi.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1 della presente legge si provvedera' con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO