Modifiche all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", in Torino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli dall'1 al 12 e l'art. 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:
Art. 2
1. E' istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", Ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sotto il patronato del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 3
1. Scopi dell'Istituto sono:
a) dare vita ad un Centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli istituti e gli altri Enti aventi scopi analoghi;
b) svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuovere le applicazioni in tutti i rami dell'attivita' industriale, che rientrano nel campo suddetto;
c) eseguire prove e misure sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati;
d) collaborare alla diffusione della cultura elettrotecnica attraverso pubblicazioni, mediante organizzazione di riunioni e conferenze;
e) ospitare i vari insegnamenti organizzati presso di esso dal Politecnico di Torino (articolo 12).
Art. 4
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
a) dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla citta' di Torino;
b) dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Societa' idroelettrica "Piemonte" e dai suoi successivi ampliamenti;
c) dalla prima attrezzatura dell'Istituto alla quale ha provveduto la citta' di Torino;
d) dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili.
2. Per quanto riguarda i beni mobili di proprieta' del Politecnico di Torino, originariamente dati in consegue ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola "Galileo Ferraris", successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" vale quanto disposto dall'art. 12.
Art. 5
1. Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:
a) un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;
c) i proventi dell'attivita' dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.
Art. 6
1. L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e costituito da:
a) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;
un rappresentante designato dalla S.I.P.;
un rappresentante designato dal comune di Torino;b) un rappresentante designato dal C.N.R.;
un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
un rappresentante designato dal Ministero della difesa;c) un rappresentante designato d'accordo dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti;
un rappresentante designato d'accordo dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero dei lavori pubblici;d) un rappresentante designato "pro tempore" per ciascun Ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo dello Stato, per non meno di un triennio.
Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti e tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Chi assume la carica nel corso del triennio la conserva per il rimanente periodo per cui l'avrebbe tenuta il suo predecessore.
2. Il Consiglio nomina, fra i consiglieri, il presidente ed un vice presidente, che durano pure in carica un triennio e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio puo' delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato amministrativo nominato in seno ad esso, costituito da non piu' di cinque membri, compresi fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione ed il rappresentante del Politecnico.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.
Art. 7
1. Il riscontro sulla gestione dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori dei conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma d) dell'art. 6. Oltre al revisore effettivo sara' designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumera' le funzioni. Il Collegio dei revisori e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 8
1. L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il bilancio preventivo.
3. Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, e' trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.
Art. 9
1. La nomina del direttore dell'Istituto e' effettuata, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalita' all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo art. 17.
Art. 10
1. Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del regolamento di cui al successivo art. 17 provvede a promuovere l'attivita' scientifico-tecnica dell'Istituto ed a coordinarla sul piano nazionale con quella di altri Enti ed Istituti.
Art. 11
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto e' suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali e' preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attivita' nel reparto a lui affidato.