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Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1

1. E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

2. La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".

Art. 2

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 e' abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa e' cosi' sostituito:
"La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione".

Art. 3

1. Alla copertura della spesa del miliardo di lire sara' provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base; alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO