Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955.
2. La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1955-56, lire 2.500.000.000 nell'eserc. 1956-57, lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1957-58 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1958-59.
Art. 2
1. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 secondo le norme stabilite nel testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1935, n. 801, e successive modificazioni. Le somme autorizzate saranno accreditate a favore del Consorzio predetto su di una contabilita' speciale istituita a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio.
2. Il Consorzio presentera' ai Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge rispettivamente negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si fara' fronte per lire 500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 2.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal fondo speciale di cui ad capitolo 495 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'esercizio 1956-57.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - TAMBRONI - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO