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Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola.

Art. 2

1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verra' stabilito, per ciascun esercizio finanziario, il riparto della somma per l'espletamento dei concorsi e per le altre iniziative, con la determinazione, nella misura massima di lire 150 milioni, da iscriversi in apposito capitolo, della spesa occorrente per le esigenze di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

Art. 3

1. Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi ed alle altre iniziative per l'incremento della produttivita' agricola, comprese le indennita' di missione dovute al personale, si provvede mediante apertura di credito a favore degli Ispettorati compartimentali agrari, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri funzionari delegati. Dette aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4

1. Alla copertura dell'onere di lire 1800 milioni si provvede per lire 900 milioni a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 900 milioni a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1956-57.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO