Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.
2. La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.
Art. 2
1. All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO