Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 32 dello Stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti o promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1956
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: MORO