Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1956-57, in lire 100.000.000.
Art. 3
1. Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito per l'esercizio 1956-57, in lire 10.000.000.000.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1956-57, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Repubblica italiana delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1956
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: MORO