Sistemazione edilizia dell'Universita' di Bologna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nella spesa di lire 1.860.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Universita' di Bologna lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario costituito con legge 11 aprile 1930, n. 488, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.
Art. 2
1. Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 930.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 250.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59.
2. Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui:
1) l'ammortamento per capitale ed interessi e' a carico degli enti medesimi, Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.
Art. 3
1. E' ridotta di lire 100.000.000 l'autorizzazione di spesa di lire 16.200.000.000 di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 e, in corrispondenza, e' ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 169 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.
Art. 4
1. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1955-56 e 1956-57 si provvede, rispettivamente, con riduzione dal capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta al precedente art. 3.
Art. 5
1. Per la esecuzione dei lavori e per tutti gli atti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra continueranno ad essere valide le norme tutte gia' regolanti l'attivita' del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Universita' di Bologna.
2. Per le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni edilizie esistenti saranno stipulate apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.
Art. 6
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - ROSSI - TAMBRONI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO