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Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono esteso, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" ed al "burro", di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il "grana" nell'art. 2 della legge stessa.

Art. 2

1. Per le finalita' di cui all'articolo precedente e' autorizzata, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 250 milioni, che sara' fronteggiata a carico del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali esteri.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO