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Esecuzione dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, l'esecuzione, a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione di un canale emissario dalla vasca di Succivo sino ai RR. Lagni e di ripristino della via Arena, a complemento delle opere eseguite nella stessa zona in base al regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2

1. I lavori di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Art. 3

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, nei limiti di spesa di lire 235 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4

1. E' ridotta di lire 235 milioni l'autorizzazione di spesa di lire 16 miliardi e 200 milioni di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e, in corrispondenza, e' ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 186 dello stato di previsione medesimo per il detto esercizio.

Art. 5

1. All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO