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Contributi straordinari alle Associazioni d'arma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 2

1. La spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 e la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 saranno rispettivamente fronteggiate mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56 e del capitolo corrispondente a quello predetto per l'esercizio 1956-57.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO