Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1 ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
Art. 2
1. I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Per provvedere alla esecuzione delle opere ed alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge 6 autorizzata la spesa di lire 180 milioni.
Art. 4
1. Alla spesa autorizzata con il precedente articolo si fara' fronte mediante riduzione di una corrispondente aliquota degli stanziamenti iscritti nel capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO