diritto.io

Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Societa' carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A.

2. In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

3. Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione a favore della Societa' carbonifera sarda.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato a carico dello stanziamento inscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MEDICI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO