Concorsi interni per titoli ed esami a otto posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a otto posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti Ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1
1. la seguente leggeArt. 1.
2. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandira', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esami a otto posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esami a otto posti di gruppo A per il ramo tecnico.
Art. 2
1. A detti concorsi saranno ammessi gli agenti di ruolo, in possesso della qualifica di ottimo a decorrere dall'anno 1938, rispettivamente del ramo amministrativo e di quello tecnico che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di partecipare ai concorsi interni indetti coi decreti Ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.
Art. 3
1. Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base al risultato degli esami ed ai titoli posseduti alla, data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:
1) qualifica ed anzianita' di grado;
2) anzianita' complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
3) benemerenze di guerra;
4) titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
5) rapporto informativo.
Art. 4
1. Saranno dichiarati vincitori i candidati che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno classificati nel limite dei posti in essi rispettivamente a concorso.
Art. 5
1. I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A, con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria, nella qualifica di allievo ispettore. Coloro che sono, rivestiti di una qualifica di grado sesto con anzianita' di grado non inferiore a tre anni saranno inquadrati nella qualifica di ispettore di 2ยช classe. Coloro che siano gia' rivestiti di una qualifica di gruppo A conseguiranno, pure dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'avanzamento alla qualifica superiore, comunque non oltre quella di ispettore principale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO