Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1951.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VII dell'Accordo stesso.
Art. 3
1. L'onere relativo al pagamento delle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche indicate nella lista annessa all'Accordo viene complessivamente determinato - tenuto conto di quanto previsto agli articoli II e III dell'Accordo stesso - nella somma di lire italiane 470 milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
2. L'importo di lire italiane 470 milioni verra' ripartito a cura e con l'osservanza delle modalita' che verranno stabilite dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) - fra i nominativi di cui alla lista allegata all'Accordo, tenuto conto delle somme a credito a fianco di ciascuno indicate.
3. Nel caso in cui le indicazioni di tali nominativi risultassero insufficienti od inesatte, il predetto Ministero ha facolta' di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, delle somme ripartite ai, sensi del precedente comma, previ necessari accertamenti.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto in conformita' a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO