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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro:

  1. a) Accordo di base relativo all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale;

  2. b) Accordo supplementare n. 1;

  3. c) Accordo supplementare n. 2.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola, finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI - MEDICI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO