Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro:
a) Accordo di base relativo all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale;
b) Accordo supplementare n. 1;
c) Accordo supplementare n. 2.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola, finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.
Art. 3
1. L'onere dipendente dall'esecuzione della presente legge grava sul "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI - MEDICI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO