Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 2.262.000.000 per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, ivi compreso il contributo di lire 92.000.000 per la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria.
Art. 2
1. All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.
Art. 3
1. La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'art. 1 e' ripartita in ragione di lire 50.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. Ad essa si fara' fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 535 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1956
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: MORO