Provvedimenti a Favore dell'Associazione vittime civili di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.
Art. 2
1. All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Art. 3
1. L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
2. Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituiti o sia altrimenti richiesta.
Art. 4
1. L'Associazione nazionale vittime civili di guerra e' compresa tra le istituzioni erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, collegate con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a mente dell'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.
Art. 5
1. L'Associazione puo' chiedere alla Avvocatura dello Stato di assumerne la rappresentanza e la difesa in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorita' giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.
Art. 6
1. Il finanziamento dell'Associazione e' assicurato:
a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;
b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ed a carico dei fondi gia' in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850;
c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.
Art. 7
1. La riscossione del contributo, di cui al precedente art. 5, lettera c), e' effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra.
2. Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello in cui pervengono agli Uffici provinciali del tesoro le contabilita' dei titoli di spesa pagati, gravati della ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.
3. Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO