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Riversibilita' delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta', il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e' ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

Art. 2

1. L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-1957 sara' provveduto:

  1. 1) per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

  2. 2) per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO