Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo straordinario di lire un miliardo per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo straordinario di lire un miliardo che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 400.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-57, e di lire 300.000.000 in ciascuno dei successivi esercizi 1957-58 e 1958-59.
Art. 2
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per la quota di lire 400.000.000 relativa all'esercizio 1956-1957, a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO