Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 564.400.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 564.400.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori in 338 Comuni sardi che ne sono sprovvisti e per l'arredamento di 30 ambulatori comunali gia' esistenti.
Art. 2
1. All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione.
Art. 3
1. Alla suddetta spesa di lire 564.400.000 sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO