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Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

2. Vice referendari sono altresi' addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.

3. Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO