Modifica dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'art. 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.
2. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO