diritto.io

Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e' autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I mutui previsti dall'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali gia' esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire.

2. L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potra' annualmente contrarre, fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, e' ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura:

3. Esercizio 1956-57............................... 4 miliardi
" 1957-58............................... 8 "

4. " 1958-59............................... 8 "

5. " 1959-60............................... 8 "

6. " 1960-61............................... 8 "

7. " 1961-62............................... 5 "

8. " 1962-63............................... 4 "

9. " 1963-64............................... 3 "

10. " 1964-65............................... 2 "

11. --

12. Totale... 50 miliardi

13. --

Art. 2

1. Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO