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Applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di eta' dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che gia' in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO