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Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con le leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556, e' elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1 luglio 1956.

2. La pensione di cui al precedente comma e' cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti alla interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2

1. La spesa di cui al precedente art. 1, per l'esercizio finanziario 1956-57, e' a carico del capitolo n. 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO