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Classificazione a statale della strada Torino-Villanova d'Asti e riordinamento degli accessi alla zona sud-est della citta' di Torino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' classificata fra le strade statali come tratto iniziale della strada statale n. 10 "Padana inferiore", la strada che partendo da Torino per Pino, Chieri, Riva raggiunge a Villanova d'Asti l'attuale tracciato della strada statale n. 10.

Art. 2

1. Il tratto iniziale dell'attuale strada statale n. 10: Torino, Moncalieri, Poirino, ove ha origine la strada statale n. 29 "del Colle di Cadibona" muta la sua denominazione e diviene tratto iniziale della strada statale n. 29.

Art. 3

1. Il tratto dell'attuale strada statale n. 10 Poirino-Villanova d'Asti, diviene diramazione della strada statale n. 29.

Art. 4

1. In dipendenza di quanto sopra i percorsi delle ripetute strade statali numeri 10, 29 e quello della strada statale n. 20 restano individuati come segue:

  1. 1) strada statale n. 10 "Padana inferiore": Torino, Chieri, Villanova d'Asti, Alessandria, Tortona, Casteggio, Piacenza, Cremona, Mantova, Monselice;

  2. 2) strada statale n. 29 "del Colle di Cadibona": Torino, Moncalieri, Poirino, Alba, Carcare, Savona, diramazione Poirino, innesto con la strada statale n. 10 presso Villanova d'Asti;

  3. 3) strada statale n. 20 "del Colle di Tenda" e "di Valle Roja": dall'innesto con la strada statale n. 29 presso Moncalieri per Savigliano, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO