Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1 maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
2. Assegni:
1) lire 960 settimanali per ciascun figlio;
2) lire 648 settimanali per il coniuge;
3. Lire 330 settimanali per ciascun ascendente.
4. Contributi:
5. 20,45 per cento sulla retribuzione lorda.
6. E' applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.
Art. 2
1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
2. La presente legge entra, in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MEDICI MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO