Applicabilita' alle Cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle Cancellerie giudiziarie militari.
2. La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO