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Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso Invernale 1955-56

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la concessione della somma di lire 980 milioni a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 2

1. Alla copertura della spesa di lire 980 milioni si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO