Istituzione del capitolo "fondo scorta" per la Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
2. Le somme accreditate all'Ufficio contabilita' e revisione presso il Comando generale della guardia di finanza sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria "Movimento di capitali" quando cessano o diminuiscono le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta e' fissato in lire 250 milioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO