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Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.

Art. 2

1. Sotto la denominazione di nave e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale.

Art. 3

1. Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico e' punito con le pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Art. 4

1. Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facolta' loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.

Art. 5

1. Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unita' del naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.

Art. 6

1. Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unita' di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.

Art. 7

1. In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza e' disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO